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La Genesi è un’associazione non a scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito della tutela, e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali, individuali e collettive​

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VADEMECUM OPERATORI SANITARI

D.L. 1° APRILE 2021 N.44/2021 Con l’entrata in vigore del Decreto-legge n.44/2021, numerosi medici, infermieri e altri appartenenti al personale sanitario hanno espresso la volontà di non sottoporsi alla attuale terapia vaccinale prevista per il Covid 19. I motivi sono principalmente legati alle caratteristiche dei prodotti stessi di cui evidenziano la natura sperimentale e l’assenza di adeguate conoscenze in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni avverse. In questo scritto è indicato l’iter previsto dal Decreto-legge n.44/2021 e gli strumenti giuridici da poter utilizzare per far valere il proprio diritto di scelta. E’ necessario precisare che trattandosi di un Decreto-legge, questi è soggetto al vaglio del PARLAMENTO entro il termine di 60 giorni. In tale sede può:
  1. A) non essere convertito (e cadere quindi nel nulla);
  2. B) essere convertito senza modifiche;
  3. C) essere convertito con modifiche.
Per tale ragione si consiglia di prendere tempo e rimandare il più possibile ogni decisione, così da verificare le sorti del decreto-legge. Occorre premettere che per avere efficacia e validità, e quindi essere vincolante, qualsiasi richiesta arrivi da organi, istituzioni, persone, superiori, deve essere IN FORMA UFFICIALE, quindi SOLO PEC o RACCOMANDATA: sms, comunicazioni orali, cartaceo dato in corsia, mail ordinaria, non vanno presi in considerazione; occorre, quindi, fare presente che sono comunicazioni non ufficiali e rimanere in attesa della PEC o della RACCOMANDATA. REGOLA BASE: mantenere la calma e rimanere fermi sui propri principi; fino alla convocazione per la vaccinazione non è necessario prendere una posizione netta ed esplicita sul vaccino, ma temporeggiare a tutela del proprio diritto. Ciò che buona parte dell’opinione pubblica considera un vero e proprio illecito viene commesso ai danni del personale sanitario al momento della comunicazione ufficiale e formale di demansionamento o di sospensione, atto che rappresenterà il provvedimento in relazione al quale sarà possibile agire in sede giudiziale. Quindi, per poter agire in sede giudiziale occorre attendere che il datore di lavoro/ASL attui tale condotta: prima di tale momento viene suggerito di inviare delle comunicazioni per far valere le proprie ragioni più compiutamente e dare un segnale affinché si comprenda la contrarietà a tale normativa coercitiva. A CHI È DIRETTO IL D.L. 44/2021? La normativa è diretta agli: – ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE; – OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO; che svolgono l’attività in: – STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE; – FARMACIE E PARAFARMACIE; – STUDI PROFESSIONALI. LA PROCEDURA PREVISTA DAL D.L. 44/2021 E GLI STRUMENTI UTILI: 1) Per gli operatori sanitari liberi professionisti iscritti ad un Ordine professionale sarà quest’ultimo a trasmettere l’elenco degli iscritti alla Regione; per gli operatori sanitari dipendenti (ad esempio farmacisti) sarà il datore di lavoro ad effettuare tale trasmissione alla Regione. Si fa presente che il D.L. non prevede espressamente alcuna sanzione per il datore di lavoro che non adempie alla trasmissione: stiamo però valutando se la condotta può ricadere sotto altre norme sanzionatorie; 2) La Regione verifica lo stato vaccinale degli iscritti tramite il database e segnala alla ASL i nominativi dei non vaccinati: qui si verifica una possibile prima violazione al trattamento dei dati personali, poiché ai sensi del D.lgs. n.58/2018 il dato vaccinale, quale dato personale sensibile, non è trasmissibile se non previo consenso. In tale sede è possibile inviare una prima comunicazione (Comunicazione A) a Ordine, Regione, ASL e per conoscenza al Garante per la Privacy, per rilevare l’eventuale e futura violazione della privacy: tale lettera non è risolutiva né è uno strumento giuridico con efficacia vincolante, bensì è un elemento che può essere poi prodotto in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro e serve per mandare un segnale, ovvero per far comprendere la volontà di opporsi mediante gli strumenti offerti dalla legge. 3) A seguito di tale segnalazione la ASL invita l’operatore sanitario a: – produrre la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione; OPPURE – presentare domanda di vaccinazione (in tale sede occorre, se si vuole, chiedere l’utilizzo di un siero diverso). In questa sede è opportuno inviare una seconda lettera (Comunicazione B) ponendo delle domande sul vaccino – contenuto, effetti a lungo termine, etc.: anche tale comunicazione non è risolutiva ma ha la stessa finalità della prima ed è producibile in giudizio. In tale comunicazione è possibile far presente che occorre preventivamente effettuare analisi allergologiche (per verificare allergie al contenuto dei vaccini, in particolar modo al PEG): in genere la ASL dà appuntamento anche dopo 1-2 mesi. È importante considerare che il comma 2 dell’art. 4 del D.L. prevede che IN CASO DI ACCERTATO PERICOLO PER LA SALUTE, IN RELAZIONE A SPECIFICHE CONDIZIONI CLINICHE DOCUMENTATE, ATTESTATE DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, LA VACCINAZIONE DI CUI AL COMMA 1 NON È OBBLIGATORIA E PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA. La necessità di esclusione dall’obbligo vaccinale, certificata da un medico di medicina generale, potrebbe riguardare allergie, malattie autoimmuni o altre situazioni di incompatibilità accertata. Non si esclude che il medico di medicina generale possa produrre tale dichiarazione sulla base della certificazione di uno specialista. Qualora l’ASL dichiari che sia già stata esclusa la possibilità che i c.d. vaccini possano comportare allergie, sarà necessario specificare che non essendo indicati precisamente i contenuti, gli eccipienti, gli attivatori presenti, tale esclusione non è certa e completa e la persona potrebbe essere comunque suscettibile di reazioni allergiche gravi. Qualora la ASL non risponda o risponda obbligandovi comunque al vaccino, sarà opportuno trasmettere una vera e propria comunicazione di diffida (Comunicazione C), producibile nel successivo giudizio, facendo valere le ragioni in fatto ed in diritto per le quali non si vuole essere vaccinati. 4) Accertato l’inadempimento alla vaccinazione, la ASL ne dà notizia all’Ordine o al datore di lavoro: in tale sede viene commessa una ulteriore violazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 58/2018. Tale accertamento comporta: – diversa collocazione ed eventuale demansionamento; OPPURE – sospensione dal lavoro sino al 31.12.2021. Nel provvedimento di sospensione il datore deve motivare l’impossibilità di adibire l’operatore sanitario a mansioni inferiori (ad esempio deve dare prova di non poter far svolgere una attività al computer oppure dietro ad un vetro, etc.). Si ricorda, infatti, che la finalità del diverso collocamento è quella di vietare il contatto con il pubblico, pertanto il datore può utilizzare qualsiasi strumento che garantisca che l’operatore non avrà tale contatto. 5) A questo punto si potrà presentare ricorso al Giudice del Lavoro impugnando il provvedimento di demansionamento o di sospensione, sollevando ogni questione di legittimità costituzionale del D. L. per violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e della normativa sovranazionale. In sede giudiziale potranno essere fatte valere altresì motivazioni fondate sui contenuti dei vaccini stessi a vario titolo (ad esempio rispetto del proprio credo religioso). Più ricorrenti vi saranno più forte sarà il peso dell’iniziativa, comportando in caso di azione collettiva la ripartizione di eventuali spese di giudizio. ACCORGIMENTI IMPORTANTI: – le comunicazioni indicate hanno un contenuto generale per tutti gli operatori sanitari, ma sono declinabili a seconda del caso concreto: se vi sono situazioni particolari queste vengono evidenziate e valutate per adattare il merito del ricorso; – un consiglio: se siete in buoni rapporti con il datore di lavoro, è bene confrontarsi serenamente senza scontri, valutando l’opportunità di inviare la lettera circa il trattamento dei dati personali e il rispetto della privacy; – se si lavora in ospedale occorre assumere più informazioni e dati possibili (ogni indicazione deve essere documentata), come ad esempio circolari interne (si veda il caso del Dirigente ospedaliero che invita per scritto tutti i medici ed infermieri a vaccinare i pazienti prima della dimissione); – “sono tutti vaccinati tranne me…cosa faccio?” Potrebbe essere utile chiedere se sia stata verificata la positività al virus: sappiamo, infatti, che i vaccinati sono contagiosi e spesso sviluppano il virus dopo le inoculazioni. In questo caso si potrà rivolgere l’invito di verificare se vi sono soggetti positivi che devono rimanere a casa e non recarsi in ospedale a lavorare. Tale obbligo deve essere fatto rispettare. – se il medico di base si rifiuta di procedere con le prove allergologiche o di accertare una patologia autoimmune, ci si potrà rivolgere ad un medico privato. La contestazione di questa normativa e la sua caducazione dipendono dalla forza e dall’impegno di ciascuno. Ci si chiede se questo tentativo di coercizione abbia un carattere “sperimentale”, e sia una sorta di prova di resistenza. In effetti sembra che il Governo abbia in animo la volontà di verificare quanti operatori sanitari, minacciati dalla privazione dello stipendio, possano rinunciare al diritto al lavoro accettando una indebita disposizione dell’integrità psicofisica. Si teme altresì che la minaccia di non erogare lo stipendio al personale sanitario rappresenti solo una delle minacce che in seguito potranno essere formulate. È facile presumere che successivamente altre categorie professionali potranno subire analogo trattamento o altre metodiche di coercizione. L’invito è quindi a non cedere e rimanere fermi sui propri principi. Per informazioni generali, informazioni sulla tutela legale o per iscrizione: lagenesi.com@yahoo.com