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La Genesi è un’associazione non a scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito della tutela, e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali, individuali e collettive​

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Statuto

Indice

ART. 1 Costituzione, denominazione, sede, durata

1.1 E costituita l’associazione avente la seguente denominazione: * La Genesi”, di seguito in breve 
associazione”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. La denominazione dell’associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all’iscrizione al medesimo registro. 

1.2 L’associazione ha sede nel Comune di Milano, in Via Giovanni Battista Boeri 11 presso Maria Antonietta Resti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione. 

1.3 L’associazione ha durata illimitata. 

ART. 2 Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito della tutela. anche legale, e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali, individuali e collettive, garantiti dal Diritto Naturale, dalla Carta Internazionale dei Diritti dell’Onu, dalle Convezioni internazionali, della Carta Costituzionale Repubblicana Italiana; nell’ambito del benessere e della Salute psicofisica e della libertà di cura e di terapia per tutti gli esseri viventi; nell’ambito della ricerca scientifica e medica a fini pa ifici di prevenzione e di guarigione, nonché delle telemedicina; nell’ambito dell’Alimentazione sana, ecosostenibile e consapevole, oltre che della tutela dell’ambiente; nell’ambito della promozione di opportunità formative, lavorative, di crescita personale, collaborazioni e partnership; nell’ambito dell’istruzione delle persone in condizioni di svantaggio fisico, economico, familiare o sociale, e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, volte a persone di tutte le età in difficoltà economico-sociali, oppure disabili o non autosufficienti, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e 
servizi, 

ART. 3 Attività di interesse generale

3.1 L’associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, previste dall’art. 5 lett. U del D. lgs. 117/2017: – “beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita’ di interesse generale a norma del presente articolo”; 

3.2. In particolare l’associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di: 
– provvedere alla costruzione, all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di strutture scolastiche socio-assistenziali nei Paesi del terzo e quarto mondo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone che riversano in difficili condizioni economico-sociali o di disabilità o di non autosufficienza oppure di minori in stato di abbandono o di povertà; 
– provvedere all’organizzazione e all’erogazione di servizi di assistenza domiciliare e socio sanitaria volte a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, malati o comunque soggetti svantaggiati; 
– provvedere all’erogazione di danaro o altri beni materiali, tra cui anche alimenti e farmaci, da devolvere in favore di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico – sociale o ad enti senza scopo di lucro operanti nel settore dell’istruzione, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, svolgendo attività nel settore della beneficenza diretta e indiretta; 

3.3 Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l’associazione potrà: a. organizzare reti di solidarietà volte a segnalare le persone in stato di indigenza e provvedere alla distribuzione dei generi di prima necessità; b. aderire ad associazioni, confederazioni, fondazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private; c. sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine alle proprie finalità e alle realtà sociali, economiche e ambientali del territorio in cui opera anche mediante format tematici e di approfondimento per canali radio-cine-video-telematici, editazione di opere letterarie, di saggistica, artistiche e documentari, realizzazione di eventi pubblici e di massa critica.; d. organizzazione di eventi e manifestazione, convegni meeting e raduna volti a promuovere le finalità istituzionali della associazione; 

ART. 4 Attività diverse

4.1 Ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017, l’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente. 

4.2 L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo 

4.3 Consiglio Direttivo riferirà all’Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). 

ART. 5 Raccolta fondi

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi – soggetti ed enti pubblici e privati – di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. 

ART. 6 Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

6.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, l’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresi sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

6.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi dell’art. 9 D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 

ART. 7 Divieto di distribuzione degli utili e/o avanzi di gestione

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

ART. 8 Associati

8.1. Possono essere associati persone fisiche, maggiorenni, capaci d’intendere e volere e che non abbiano riportato condanne penali ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. 

8.2 La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l’indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. 

8.3 La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. 

8.4 In caso di rifiuto, l’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all’avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l’Assemblea che delibera nella prima riunione utile. 

8.5 È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. 

8.6 Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non il oltre il 31 marzo di ogni anno, detta quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Ogni associato, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. 

ART. 9 Volontario e attività di volontariato 

9.1 L’associato volontario svolge la propria attività in favore ella comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche in diretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. 

ART. 10 Scioglimento individuale del rapporto associativo

10.1 Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. 

10.2 La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei seguenti casi: – comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell’associazione; – svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’associazione; – inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali – mancato versamento della quota associativa per un anno 

10.3 Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. 

10.4 L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all’organo di amministrazione. 

10.5 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. 

10.6 I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all’associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio. 

ART. 11 Organi Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo nei casi previsti dalla legge
– il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge
Tutte le cariche sono svolte a titolo volontario. 

ART. 12 Assemblea

12.1 L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal libro degli associati, mediante e-mail o convocazione telefonica. 

12.2 Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto e del bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto in via facoltativa; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. 

12.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e che sia in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso. 

12.4 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta – certificata via Pec. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 c.c., in quanto compatibili. 

12.5 L’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, quando sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, il bilancio sociale:
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle eventuali impugnazioni delle delibere di rigetto delle domande di ammissione emesse dal Consiglio Direttivo;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

12.6 L’assemblea straordinaria ha le seguenti competenze: 

– delibera sulle modificazioni dello statuto;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza 

12.7 Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita. 

12.8 L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli intervenuti e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega – certificata via pec – della maggioranza assoluta degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza semplice degli associati.

12.9 Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’associazione o la devoluzione del suo patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

12.10 Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto sono invece sufficienti le modalità e maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. 

12.11 L’assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che: 
– sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

12.12 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega non è che i loro bottiglietta da vendere tutti i soci. 

ART. 13 Organo di Amministrazione: Consiglio direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. 

13.2 La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 

13.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, di cui un presidente e un Vicepresidente, tutti nominati dall’Assemblea, salvo quelli nominati nell’atto costitutivo, che restano in carica per tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. 

13.4 La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. 

13.5 Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall’assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l’assemblea. 

13.6 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

– eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell’assemblea;
– predisporre la bozza del bilancio di esercizio, nonché dell’eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente, o in via facoltativa, da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
– individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
– deliberare l’ammissione o il rigetto di nuovi soci e l’esclusione degli associati;
– deliberare in merito alle quote associative;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– curare la gestione dei beni mobili e immobili dell’associazione o da essa detenuti;
– compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell’assemblea o di altro organo.

13.7 Il Consiglio può avvalersi della collaborazione di figure professionali nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

13.8 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

13.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta – tramite Pec – da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno. 

13.10 Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l’invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta – tramite Pec – recante il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail o lettera. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

13.11 L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. 

13.12 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. 

13.13 Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

13.14 In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell’eventuale organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa,

13.15 Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

– sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 

ART. 14 Presidente

14.1 Il Presidente ha potere di firma ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. 

14.2 Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati. 

14.3 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. 

14.4 Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via provvisoria o permanente. 

14.5 In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, nominato dall’Assemblea in sede di nomina delle cariche sociali. 

ART. 15 Organo di controllo

15.1 L’organo di controllo e nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per libera determinazione, dall’Assemblea 

15.2 Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 
C.C.. 

15.3 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla norinativa vigente. 

15.4 L’organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

ART. 16 Revisione legale dei conti

Qualora all’organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 17 Libri sociali

17.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato;

17.2 I libri sociali sono tenuti dall’organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. 

17.3 Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando espressa richiesta scritta al Presidente dell’organo interessato che dovrà rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 18 Bilancio

18.1 L’esercizio sociale ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni 
anno. 

18.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea per l’approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall’art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. 
È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. 

18.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 Risorse Economiche 

L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali di associati e dei terzi, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117 ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. 

ART. 20 Norma di rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento, in quanto compatibili. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa 

ART. 21 Clausola sospensiva

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore elo l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore, quando sarà anche intervenuta l’approvazione della Commissione UE delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del CTS, in base a quanto disposto dall’art. 104, c.2, del Codice del Terzo settore. Al verificarsi di tale termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (art. 10 D.Lgs. 460/97) perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli ETS.