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La Genesi è un’associazione non a scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito della tutela, e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali, individuali e collettive​

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PER CONTESTARE LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA “COVID”

(per mancato uso della mascherina, per lo spostamento tra regioni, per la consumazione o la somministrazione di alimenti e bevande in orari diversi da quelli indicati, etc.) Ai sensi dell’art. 18 legge 689/81 avverso il verbale sono ammessi scritti o documenti difensivi da trasmettere entro 30 giorni dal giorno della notifica (a mani o a mezzo posta) all’autorità indicata nel verbale (PREFETTO, COMMISSARIO DI GOVERNO, SINDACO). Gli scritti difensivi devono essere trasmessi a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo indicato nel verbale. Agli scritti difensivi dovranno essere allegati:
  1. copia del verbale
  2. copia del documento d’identità
  3. qualsiasi documento utile a sostegno delle motivazioni
Il procedimento potrà concludersi con l’emanazione di una ordinanza di archiviazione in caso di accoglimento delle motivazioni (A) o con l’emanazione di una ordinanza ingiunzione nel caso contrario. Nel caso in cui non vengano accolte le motivazioni indicate negli scritti difensivi (B), si potrà proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace competente territorialmente entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza -ingiunzione.  L’Associazione LA GENESI fornisce alcuni modelli per predisporre gli scritti difensivi, che possono essere personalizzati e completati con i propri dati personali ed eventuali osservazioni. I modelli a disposizione riguardano i casi più frequenti di violazione della normativa c.d. COVID

ATTENZIONE

I modelli a disposizione sono “personalizzabili” e possono essere utilizzati per redigere una propria “memoria difensiva” che sia più adeguata al caso specifico. Oltre alle motivazioni già indicate per le singole violazioni, in ogni caso in cui gli organi accertatori – pur potendo – non abbiano contestato immediatamente la violazione della norma richiamata, potrà sempre essere inserito come primo motivo di illegittimità la mancata contestazione al momento dell’accertamento, inserendo le seguenti precisazioni: Mancanza di contestazione della violazione al momento dell’accertamento senza giustificati motivi. La contestazione è l’atto formale con cui si procede alla comunicazione al trasgressore di un fatto illecito accertato con indicazione della disposizione violata. Si tratta di un adempimento obbligatorio posto a tutela del diritto di difesa affinché, mediante la rappresentazione della violazione della specifica disposizione di cui l’interessato deve rispondere sul piano sanzionatorio, questi sia messo nella condizione di predisporre le proprie difese (cfr. Cass. n. 1876/2000). Ora, nel caso di specie in base a quanto indicato dagli organi accertatori non vi è alcuna motivazione valida per la quale la contestazione non sia stata elevata sul posto.
Tali modalità di contestazione differita, non essendosi verificate oggettive circostanze che impedissero la contestazione, viola i principi della legittima difesa rendendo difficilmente reperibili i testimoni presenti sul posto, il riscontro di accertamenti non corretti e altri elementi essenziali alla difesa.
Né possono valere mere formule di rito, palesemente illegittime, a giustificare la mancanza di un immediato accertamento.
Per informazioni generali o per iscrizione: lagenesi.com@yahoo.com
Per informazioni sulla tutela legale: lagenesi.com@yahoo.com